Diritto di famiglia e della persona

L'Avvocata Lisa Rossi offre assistenza e consulenza nell'ambito del Diritto di Famiglia e successioni, trattando casi di separazioni e divorzio, questioni attinenti al matrimonio (affido di minori, diritti e doveri dei coniugi, accordi di convivenza, mediazione familiare), regime patrimoniale della famiglia famiglia di fatto, contratti di convivenza, pratiche di successione, eredità, amministrazione di sostegno e tutela dei minori.

L’avvocato Rossi ha una consolidata esperienza in questa delicata materia e svolge la propria attività con particolare attenzione alla dimensione affettiva, ai fini di una corretta impostazione del percorso di separazione o divorzio tra coniugi.

Il ruolo dell’Avvocato è quello di spiegare ai propri assistiti quali sono i diritti ed i doveri delle due parti e consigliare la soluzione da percorrere in funzione dell’interesse della parte coinvolta più debole (spesso i figli minori).
Sarà infatti suo compito delineare in modo chiaro ed esaustivo la differenza tra separazione e divorzio di tipo giudiziale rispetto a quella consensuale, da valutarsi sempre e comunque, con riferimento all’interesse predominante della crescita equilibrata della prole ove vi sia.

  • Matrimonio: comunione e separazione dei beni – impresa familiare – fondo patrimoniale – ordini di protezione contro gli abusi familiari e allontanamento del coniuge.
  • Separazione: consensuale – giudiziale – modifica delle condizioni della separazione – assegnazione della casa coniugale – mantenimento del coniuge e dei figli.
  • Divorzio: congiunto – contenzioso – modifica delle condizioni di divorzio – assegnazione della casa coniugale, mantenimento coniuge e figli, accordi una tantum- diritto al TFR del coniuge.
  • Figli: affidamento e collocamento dei minori, riconoscimento e disconoscimento giudiziale della paternità, protezione del minore dai conflitti genitoriali – limitazione e decadenza dalla potestà-responsabilità genitoriale.
  • Convivenza: redazione di contratti di convivenza eterosessuale e omossessuale (accordi scritti con cui ogni coppia di fatto può definire le questioni inerenti l’ assetto economico-patrimoniale, anche in vista dell’eventuale rottura del rapporto o della scomparsa prematura di uno dei conviventi), ordini di protezione contro gli abusi familiari e allontanamento del convivente.
  • Unioni civili: L’Istituto delle unioni civili è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 76/2016 (art. 1, commi da 1 a 35). Con essa si è attribuita rilevanza giuridica alla relazione affettiva intercorrente fra persone del medesimo sesso ed alle coppie di fatto. L’unione civile si può costituire tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, con dichiarazione avanti all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni; per molti aspetti l’unione civile dà luogo ad un vincolo analogo al matrimonio. Come per il matrimonio, il regime patrimoniale legale è quello della comunione dei beni: essa è derogabile attraverso una convenzione matrimoniale stipulabile avanti all’ufficiale di stato civile al momento della dichiarazione. L’unione civile può essere sciolta o concordemente tra le parti o su istanza di una delle due ed a seguito di un provvedimento giudiziale.

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